Pagamento della PA ai professionisti: OCF riconosce i passi avanti del d.l. n. 38/2026, ma le criticità strutturali permangono

L’Organismo Congressuale Forense interviene sul Decreto fiscale n. 38/2026, che ha introdotto modifiche rilevanti al sistema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione in favore dei professionisti. Pur accogliendo positivamente il correttivo, che recepisce in parte le richieste avanzate dall’OCF con i comunicati stampa pubblicati già il 15 ed il 22 dicembre 2025, l’Organismo evidenzia come il provvedimento non risolva ancora le principali criticità strutturali della disciplina.

La novità più significativa, in vigore dal 15 giugno 2026, riguarda la modifica dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973. Da tale data, la Pubblica Amministrazione potrà procedere al blocco e alla compensazione automatica dei compensi professionali soltanto nei confronti di soggetti con cartelle esattoriali scadute di importo pari o superiore a 5.000 euro. Viene così superata la formulazione originaria della norma, che consentiva il blocco dei pagamenti anche in presenza di debiti di modesta entità, introducendo un criterio di maggiore proporzionalità.
Secondo l’avvocatura, tuttavia, restano forti perplessità sull’impianto complessivo del decreto. Il meccanismo della compensazione automatica determinerebbe infatti una disparità di trattamento nei confronti dei liberi professionisti rispetto ad altri soggetti che vantano crediti verso la Pubblica Amministrazione. Per dipendenti pubblici e imprese fornitrici dello Stato, infatti, la riscossione richiede la preventiva notificazione di un atto di pignoramento presso terzi, impugnabile davanti all’autorità competente; nei confronti dei professionisti, invece, la PA potrebbe trattenere direttamente le somme dovute e trasferirle all’Agente della riscossione, corrispondendo soltanto l’eventuale residuo.

L’OCF ritiene che tale automatismo possa incidere sul diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione, poiché il professionista subirebbe la decurtazione del proprio compenso senza un previo contraddittorio. La criticità emergerebbe in modo particolare nei casi in cui la cartella esattoriale non sia stata regolarmente notificata: anche nell’ipotesi di successivo accoglimento dell’opposizione, il recupero delle somme trattenute risulterebbe affidato al lungo e complesso procedimento di rimborso.

Le preoccupazioni, condivise anche dal CNF, riguardano inoltre la sostenibilità economica degli studi professionali, soprattutto in relazione ai compensi di importo più contenuto. L’avvocatura ribadisce di non contestare l’esigenza di garantire il recupero dei crediti erariali, ma sottolinea che tali finalità dovrebbero essere perseguite nel rispetto dei principi di uguaglianza, proporzionalità e tutela del diritto di difesa.
Per questo motivo, l’emendamento approvato viene considerato un segnale positivo di apertura istituzionale, ma non ancora sufficiente a superare definitivamente le criticità della disciplina e le disparità di trattamento denunciate dai professionisti.