L’Organismo Congressuale Forense nasce il 7 ottobre 2016 a conclusione del Congresso di Rimini, con l’approvazione a larghissima maggioranza della mozione che ha dato al Congresso un nuovo Statuto in conformità all’Ordinamento Forense dettato dalla legge 31.12.2012 n. 247.

La autonomia e indipendenza dell’Avvocatura, per il ruolo strumentale alla tutela dei diritti in generale che essa svolge, è oggi profondamente garantita dal ruolo che il Congresso Nazionale e l’Organismo Congressuale Forense svolgono quali organi di rappresentanza politica nazionale della stessa Avvocatura, in ragione della funzione di “massima assise dell’Avvocatura italiana” che l’art. 39 della legge n. 247/2012 riconosce al Congresso.
Mentre in passato il Congresso Nazionale Forense costituiva un organo temporaneo composto da delegati la cui carica cessava con la chiusura dei lavori, lo “Statuto di Rimini”, attuando tali nuove disposizioni, ha reso invece il Congresso l’organo permanente che esercita la rappresentanza politica dell’Avvocatura (così come espressamente indicato nel preambolo allo Statuto), i cui componenti durano in carica per un intero triennio fino  al conseguente rinnovo e che può riunirsi ogni qualvolta sia necessario, al fine di adottare i deliberati che si rendano necessari nelle materie di propria competenza (“ovvero sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense”).
L’Organismo Congressuale Forense è a sua volta il soggetto che esercita la rappresentanza del Congresso al fine di attuarne i deliberati mediante la “elaborazione di progetti e proposte e la loro promozione, diffusione ed esecuzione”, operando di concerto con il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa Forense e mediante consultazione con le Associazioni Forensi (art. 6 dello Statuto).

Nell’ambito delle proprie funzioni, l’Organismo ha il potere di proclamare la astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione (prontamente approvato nella prima seduta operativa dell’OCF tenutasi in Roma il 14.01.2017).
I componenti dell’Organismo sono eletti, su base distrettuale, in ragione di uno ogni cinquemila iscritti (o frazione pari o superiore a n. 2.500) negli albi ed elenchi speciali degli Ordini dei singoli distretti.
L’Organismo ha, attualmente, 51 Componenti.
Nella prima seduta operativa, l’Organismo ha inoltre approvato, oltre al codice di autoregolamentazione per le astensioni, il proprio regolamento di funzionamento (atti che sono disponibili sul sito nella sezione DOCUMENTI).

MOZIONE CONGRESSUALE DI RIMINI