Custodia cautelare e rinvio al 2027 Organo Collegiale: OCF dice no a ulteriori proroghe. “La tutela della libertà prevale su qualunque esigenza organizzativa”
L’Organismo Congressuale Forense, alla luce del rinvio al 28 febbraio 2027 dell’entrata in vigore della legge n° 114 del 2024 che ha previsto che sia un organo collegiale a decidere sulle richieste di custodia cautelare in carcere, ritiene necessaria qualche riflessione sui valori e gli obiettivi ai quali dare priorità per migliorare la giustizia penale.
Negli ultimi anni è sempre più invalso orientare le pronunce giudiziarie e le scelte legislative al principio di efficienza, inteso a dare priorità alla velocità del processo rispetto agli altri principi del giusto processo, con sacrificio della tutela dei diritti nell’amministrazione della giustizia.
A scopo esemplificativo è sufficiente richiamare il sacrificio del principio di immediatezza con travolgimento del diritto a che la sentenza sia pronunciata dal giudice che ha assunto le prove, conseguenza della legge Cartabia e prima ancora delle indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza n° 132 del 2019), che ha nettamente virato rispetto alle precedenti sentenze che avevano sempre affermato il primato delle garanzie sulle esigenze di velocità (in tal senso sentenza n° 317 del 2009). In uno al principio di efficienza, anche le esigenze di economicità e di accesso ai fondi del PNRR hanno inciso sulla delineazione del processo penale con limitazione dell’oralità del processo e la previsione di ostacoli all’impugnazione delle sentenze di condanna. In sostanza, il trend normativo degli ultimi anni è andato nel senso della negazione del processo, come rilevato anche dalla dottrina penalistica (sul punto di recente anche Oliviero Mazza, Verso un giusto processo penale accusatorio), con la conseguenza che la presunzione di innocenza viene incredibilmente incrinata proprio sul campo processuale.
Tale inammissibile trend è stato a tratti interrotto negli ultimi tre anni da innovazioni legislative su singoli temi, spesso anche avversate in nome della incostituzionale visione giustizialista, e tra le quali rientra sicuramente la approvazione della legge che ha previsto anche la costituzione di un organismo collegiale competente a decidere sulle richieste di custodia in carcere. Si tratta di norma volta a tutelare la libertà personale alla luce degli eccessi custodiali ai quali si assiste da decenni e che si pone in linea con l’esigenza che la applicazione della più grave modalità di restrizione personale in fase di indagini sia ispirata al criterio di extrema ratio, che la consente solo quando altre misure non siano idonee a tutelare la collettività. La previsione di un organo collegiale ha lo scopo, quindi, di rafforzare la funzione di controllo da parte del giudice rispetto alle richieste dell’organo dell’accusa, anche in ragione del frequente verificarsi di assoluzioni giunte a seguito di lunghi periodi di detenzione.
Ebbene, il rinvio dell’entrata in vigore a febbraio 2027, giustificato da carenza di magistrati e problematiche organizzative, seppur comprensibile, impone all’avvocatura di esprimere fin da ora una fortissima contrarietà a qualunque altro rinvio, non potendosi sopportare che la tutela della libertà della persona sia soccombente rispetto a problemi organizzativi. D’altronde, il rinvio di 8 mesi è ampiamente sufficiente a ovviare a qualunque difficoltà di organizzazione, anche in ragione della implementazione del numero di magistrati in servizio.
L’avvocatura rileva che la tutela dei diritti è il tema del presente e del futuro, come evidenziato anche nella Enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV e ritiene che sia indispensabile e ineludibile la attività del legislatore orientata a tutelare i diritti della persona, tra i quali quello alla reputazione. In questa direzione, che guarda all’uomo e alla sua tutela e valorizzazione, il primo passo, in attesa di riforme organiche, è il completamento delle riforme liberali annunciate e da attuare con priorità prima della fine della legislatura.
