Torino, accusato di molestie sessuali e scarcerato; OCF: “Approccio politico mediatico denota deriva populista”
La libertà dell’avvocato e del magistrato sono presidi a garanzia della libertà del cittadino, strumentalizzazione politica di vicende giudiziarie alimenta sfiducia nel sistema
Roma 3 settembre 2026 – L’Organismo Congressuale Forense, con riferimento al caso riguardante la scarcerazione del dipendente del supermarket di Torino e l’applicazione allo stesso dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia per il delitto di atti sessuali a danno di una minorenne, ritiene che l’autonomia e l’indipendenza del giudice vanno riaffermati proprio nei casi nei quali la competenza del giurista e la complessità della materia penale portano a decisioni che non sono in linea con le semplificazioni del ragionamento comune, che si muove su base emotigena e meramente intuitiva.
Dispiace constatare che l’approccio politico-mediatico rispetto alla vicenda ha denotato ancora una volta una evidente deriva populista.
Fermo restando il legittimo diritto di critica delle decisioni giudiziarie che si esplica in analisi degli stessi e dissenso sull’iter logico e sulle conclusioni, in casi del genere, proprio per la natura odiosa del fatto contestato, si dovrebbe spiegare alla collettività che le scelte del giudice sono dettate da principi normativi di natura complessa.
Sarebbe stato corretto fare presente che la legge demanda al giudice la scelta della misura da adottare in ragione di un giudizio di proporzionalità rispetto alla gravità del caso e che, in realtà, è proprio la legge che impone di adottare la custodia in carcere come ultima ratio, quindi solo se misure più blande non sono adeguate. In più, il cittadino ha diritto di sapere che le ragioni esposte dal giudice nel provvedimento per motivare la scelta, dal comportamento collaborativo mantenuto alla entità del fatto, dalla resipiscenza alla sufficienza del contatto giornaliero con la polizia per scongiurare il ripetersi di analoghi episodi, possono sempre essere oggetto di ricorso da parte della difesa e dell’accusa e sottoposte quindi a una valutazione di correttezza ad opera del Tribunale della libertà e, poi, eventualmente del giudice di legittimità.
Ciò che non è previsto dal nostro codice è il controllo sulla correttezza delle decisioni tramite ispezioni ministeriali, né le stesse possono trovare legittimazione nell’allarme nella popolazione o in valutazioni di eccezionalità.
Per l’ennesima volta va ribadito che la libertà dell’avvocato e del magistrato sono presidi a garanzia della libertà del cittadino e che, inevitabilmente, la strumentalizzazione politica di vicende giudiziarie alimenta sfiducia nel sistema e cortocircuiti tra le aspettative del cittadino e l’applicazione concreta della giustizia penale.
