Pnrr, avvocati: rischio conflitto interesse tra professione e Pa in D.L. attuazione

Roma, 4 novembre 2021 – La norma sul conferimento degli incarichi all’interno dalla Pa ai professionisti, come delineato dall’articolo 27 del decreto legge 27 ottobre 2021 sull’attuazione del Pnrr, approvato dal Cdm ma non ancora pubblicato in Gazzetta, contrasta con il regime di di incompatibilità della professione forense e dovrebbe essere riformulata per tutelare gli avvocati dai rischi di conflitti di interesse tra libera professione e lavoro pubblico.

Lo rilevano il Consiglio nazionale forense (Cnf), l’Organismo congressuale forense (Ocf) e Cassa forense in una nota congiunta inviata all’attenzione del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e per conoscenza alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, con “l’auspicio che il Governo disponga una riformulazione dell’articolo 27 del decreto legge integrando, per il reclutamento di avvocati negli uffici della pubblica amministrazione, una causa specifica di sospensione dall’esercizio professionale, istituto già conosciuto dall’ordinamento forense”.

“L’esercizio della professione di avvocato, sancito dalla legge professionale del 2012 e dal Codice deontologico forense – spiegano i vertici di Cnf, Ocf e Cassa forense – non può essere esposto a rischi di conflitti di interesse e condizionamenti alla sua indipendenza e autonomia, nonché a forme di concorrenza sleale nell’ambito della categoria. Si pensi al caso dell’avvocato che venga reclutato quale operatore nell’ambito dell’Ufficio per il processo, e che dunque svolga attività lavorativa a questo titolo nel Tribunale, ed eserciti contestualmente la professione forense: si tratterebbe di un conflitto di interessi gravissimo, con evidenti rischi anche per la corretta amministrazione della giustizia”.

Infine, Cnf, Ocf e Cassa forense sottolineano che la norma dovrebbe essere chiarita anche in tema di previdenza per non danneggiare la posizione contributiva degli avvocati. La correlazione fra iscrizione all’Albo professionale e iscrizione a Cassa Forense, infatti, non può essere messa in discussione senza creare effetti a catena dannosi sia per i professionisti che vedrebbero limitato il loro versamento previdenziale sia per le Casse professionali, che verrebbero private del gettito contributivo.

 

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