Deliberato su riforma processo civile | ART. 492 BIS CPC

L’ASSEMBLEA DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, convocata nella seduta del 25
marzo 2023,
CONSIDERATO CHE
– la riforma del processo civile introdotta con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la cui
entrata in vigore è stata anticipata al 28.2.2023, ed in particolare l’art. 3, comma 36, lett. b),
ha modificato l’art. 492 bis del codice di procedura civile stabilendo che su istanza del
creditore procedente “l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai
dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe
tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per
l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre
ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e
datori di lavoro o committenti.”.
– In conseguenza di tale modifica non è più possibile per il creditore procedente
proporre istanza al Presidente del Tribunale diretta a ottenere l’autorizzazione ad
effettuare direttamente presso le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e
dell’Anagrafe Tributaria le ricerche dei beni del debitore da pignorare, come invece era
consentito prima della riforma. Attualmente, quindi, tale ricerca potrà essere fatta soltanto
da parte dell’Ufficiale Giudiziario.
– Peraltro, anche a causa della ristrettezza dei tempi imposta dall’anticipazione
dell’entrata in vigore della riforma, il Ministero della Giustizia non ha ancora potuto
predisporre i necessari strumenti informatici per consentire agli Ufficiali giudiziari i
collegamenti con le predette banche dati, come risulta ancora dalla nota del 23 marzo 2023
del Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le
politiche di coesione del Ministero della Giustizia.
– Pertanto, la modifica legislativa ha sottratto al creditore la facoltà di avvalersi del
valido strumento dell’interpello diretto alle banche dati, senza però fornirgli adeguata
soluzione alternativa.
– Anche la norma di salvaguardia, contenuta nell’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.,
non soccorre adeguatamente allo scopo, in quanto di incerta applicazione e comunque
impositiva di una inutile richiesta di indagine all’Ufficiale Giudiziario e della necessità di
una attestazione che alcuni Uffici concedono solo previo pagamento di un diritto che la
legge non prevede e comunque non ha ragione di essere dovendosi attestare un disservizio
e la mancata applicazione di una norma.
– Che si verificano troppo spesso, e soprattutto in alcuni uffici, ritardi che vanno a
danno delle procedure di recupero del credito e l’inefficacia delle procedure esecutive e la
lentezza delle procedure, acuite dalle difficoltà evidenziate, costituiscono un ulteriore
vulnus all’efficienza della Giustizia a danno del creditore che deve eseguire i
provvedimenti giudiziali.
– Che, come rilevato anche per altri istituti, la gestione del problema lasciata alle
determinazioni dei singoli uffici “in ordine sparso”, crea situazioni di disagio e di
appesantimento delle procedure contrarie ai principi di efficientamento della giustizia e di
semplificazione al fine della riduzione dei tempi del processo, che contrastano con le
finalità della riforma.
– Tutto ciò premesso e considerato, l’Assemblea
DELIBERA
Di richiedere al Governo e al sig. Ministro della Giustizia di affrontare la questione in via di
urgenza, dando maggiore impulso agli interventi normativi ed amministrativi idonei alla
piena attuazione del disposto dell’art. 492 bis codice procedura civile, assicurando il
collegamento diretto con le banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare,
con l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e con quelle degli enti
previdenziali;
Di richiedere al Governo e ai sigg.ri Ministro della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze
di predisporre circolari idonee a garantire sull’intero territorio nazionale l’applicazione di
una prassi uniforme e priva di imposizioni di diritti non previsti dalla legge, chiarendo che
fino a quando non sarà attivato il collegamento con le banche dati e reso effettivo il servizio
con l’adeguata formazione del personale Unep è consentito ai legali del creditore di
rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati senza ulteriori istanze e con il rispetto
della normativa sul gratuito patrocinio, al fine di dare effettività alla tutela del creditore e
non appesantire inutilmente le procedure;
Si chiede altresì al Ministero competente di sollecitare i gestori delle banche dati ad attivare
dei canali privilegiati per dare riscontro in tempi certi e rapidi alle istanze di interrogazione
presentate dai creditori.
Roma, 25 marzo 2023

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25.3.2023 – deliberato su art.492 bis cpc